luned́ 06 settembre 2010
 
 
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Ultime notizie dall'Ordine di Milano
Chiusura Uffici dell'Ordine
Gli Uffici di questo Ordine rimarrano chiusi per ferie dei dipendenti dal 16 al 27 agosto 2010. A tutti i Colleghi gli auguri di rilassanti vacanze.      
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Associazione Vida a Pititinga Onlus
Donare il tuo 5 per mille non ti costa nulla, ma il tuo gesto può aiutare concretamente la Comunità di Pititinga a sperare in un futuro migliore. Clicca QUI per saperne di più.  
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Indirizzo PEC dell'Ordine
ordine.milano@consulentidellavoropec.it  
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Richiesta DUI - PEC - circolare del 27 ottobre 2008
Considerata la frequente richiesta di informazioni, pubblichiamo nuovamente la circolare pubblicata in data 27 ottobre 2008 avente titolo "Comunicazione Unica - PEC" visibile in "Area ORDINE - Circolari Consulenti" previa autenticazione. E' altresì possibile accedervi direttamente cliccando il sottostante "Leggi tutto ..."  
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Comunicazione all'Ordine dell'indirizzo PEC
Si ricorda che il D.L. 185/2008 “Anticrisi” dispone l’obbligo per tutti i professionisti, iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, di comunicare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. e precisamente entro il 14.12.2009, ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).  
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Commissione di certificazione dei contratti di lavoro
Dal 1 ottobre  2009 è operativa la Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano. Nell'area Modulistica e Download sono scaricabili l'istanza e le schede riepilogative.  
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STAGE
I Colleghi interessati ad accogliere stagisti presso il proprio studio sono invitati a segnalarlo alla Segreteria di quest'Ordine all'indirizzo e-mail info@consulentidellavoro.mi.it .  
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Il praticantato

Nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

   - Art. 1 Registro dei praticanti
   - Art. 2 Requisiti per il tirocinio
   - Art. 3 Procedura di iscrizione
   - Art. 4 Limite di ammissione
   - Art. 5 Periodo di praticantato e modalità di svolgimento
   - Art. 6 Libretto della pratica
   - Art. 7 Trasferimento presso un altro studio
   - Art. 8 Trasferimento di residenza del praticante
   - Art. 9 Cancellazione
   - Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1
Registro dei praticanti
1. Presso ogni consiglio provinciale dell'Ordine è tenuto un registro dei praticanti nel quale debbono essere iscritti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, svolgono pratica professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente del lavoro.
2. La pratica può essere svolta presso lo studio professionale di un consulente del lavoro iscritto all'Albo da almeno due anni o di altro professionista di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato la comunicazione di cui al primo comma del citato art. 1 da almeno tre anni.
3. In quest'ultima ipotesi i praticanti, nel numero massimo consentito dall'art. 4, potranno essere ammessi alla pratica esclusivamente presso lo studio per il quale sia stata effettuata la comunicazione, e nel quale venga effettivamente svolta l'attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 12/1979.
4. La domanda d'iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata, debitamente sottoscritta al consiglio dell'Ordine nella cui provincia il richiedente ha la residenza e deve essere corredata dai seguenti documenti:
         a) certificato di nascita;
         b) certificato di residenza;
         c) certificato di cittadinanza di uno Stato membro UE
             o di uno Stato estero a condizioni di reciprocità;
        d) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle
             competenti procure della Repubblica presso il 
             tribunale e presso la pretura;
        e) certificato del casellario giudiziale;
        f) originale, copia autenticata o certificazione del titolo
             di studio richiesto;
        g) dichiarazione del professionista che
             attesti l'ammissione alla pratica nel
             proprio studio e certifichi i requisiti
             soggettivi di cui al secondo comma
             del presente articolo, nonché il numero
             di praticanti presenti nello studio;
        h) ricevuta del pagamento del contributo una tantum
             per l'iscrizione al registro e ricevuta attestante
             l'avvenuto pagamento del contributo annuale
             nelle misure stabilite dal consiglio provinciale
             ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo
             23 novembre 1944, n. 382;
        i) due foto formato tessera firmate dall'interessato;
        l) la dichiarazione di non svolgere praticantato per altre
             attività professionali.
5. I certificati di cui alle lettere b), c), d), e), debbono essere in data non anteriore a tre mesi e possono essere sostituiti da dichiarazioni autocertificative, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.

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Art. 2
Requisiti per il tirocinio

1. Fino alla riforma della legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono ammessi alla pratica coloro che, intendendo svolgere il tirocinio professionale, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 1, di uno dei titoli di studio validi per l'ammissione all'esame di Stato, determinati dall'ultimo decreto ministeriale di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12/1979.

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Art. 3
Procedura di iscrizione

1. Il consiglio provinciale dell'Ordine delibera in merito alla domanda di iscrizione entro sessanta giorni dalla data di presentazione e l'iscrizione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.
2. Il consiglio provinciale provvede a dare comunicazione della delibera assunta al praticante ed al professionista, entro dieci giorni a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Se la pratica si svolge presso lo studio di un professionista residente in un'altra provincia, la comunicazione deve essere effettuata anche al consiglio di detta provincia.
4. Avverso l'operato del consiglio provinciale gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento notificato o dalla scadenza del termine di sessanta giorni, trascorsi senza che il consiglio provinciale abbia comunicato le proprie decisioni in ordine alle domande proposte.
5. Il consiglio provinciale provvede ad iscrivere il praticante nel registro di cui all'art. 1, che deve contenere:
         - le generalità complete degli iscritti;
         - il titolo di studio posseduto;
         - la data di inizio del periodo di pratica;
         - l'indicazione del professionista presso il quale la
            pratica viene svolta;
         - l'inizio e la fine del periodo di sospensione ed i
            motivi dell'evento;
         - i fatti modificativi delle modalità di svolgimento
            del tirocinio;
         - la data e i motivi della cancellazione dal registro.

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Art. 4
Limite di ammissione
1. Il professionista, anche associato, non può ammettere contemporaneamente e complessivamente più di due praticanti presso il proprio studio. Il praticantato non può essere svolto contemporaneamente 
per attività professionali diverse.
2. Il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo parziale.

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Art. 5
Periodo di praticantato e modalità di svolgimento
1. Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza minima di quattro ore medie giornaliere, sotto la direzione del professionista che deve fornire la preparazione idonea per l'esercizio della professione, sia sotto l'aspetto che sotto il profilo comportamentale e deontologico.
2. Lo svolgimento della pratica può essere sospeso per servizio militare, per gravidanza e puerperio e per motivi di salute che comportino impedimento alla frequenza per un periodo superiore ai tre mesi e fino ad un massimo di dodici mesi.
3. Le cause di sospensione debbono essere comunicate tempestivamente al consiglio provinciale dal praticante, con dichiarazione controfirmata dal professionista.
4. Al termine degli eventi che hanno causato la sospensione il praticante deve riprendere la frequenza dello studio e provvedere a darne comunicazione entro trenta giorni al consiglio provinciale, con lettera raccomandata sottoscritta anche dal professionista. Il consiglio ne prende atto, facendo salvo il periodo già maturato.
5. Fermo restando l'obbligo di frequenza di cui al primo comma del presente articolo, il professionista é tenuto a consentire al praticante la partecipazione a corsi di preparazione specifica o a corsi di studi universitari o post-universitari.
6. I consigli provinciali vigilano sull'effettivo e lodevole svolgimento della pratica. In caso di comprovate dichiarazioni mendaci, rese al fine di convalidare periodi di pratica non effettivamente svolti, il consiglio provinciale, sentite le parti, provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti ed avvia il formale procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto all'Albo.
7. Se la dichiarazione mendace proviene da un professionista diverso dal consulente del lavoro (di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979) il consiglio provinciale provvede alla segnalazione all'omologo consiglio dell'Ordine competente chiedendo l'apertura del procedimento disciplinare e la comunicazione dell'eventuale provvedimento adottato nei confronti di tale soggetto.
8. I consigli provinciali attuano la vigilanza sul lodevole svolgimento della pratica determinando quale dei seguenti strumenti di valutazione da adottare al termine di ogni semestre ovvero di ogni anno di tirocinio:
a) redazione di una tesina teorico-pratica per ognuna delle seguenti materie: diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto tributario;
b) elaborazione di una relazione sull'attività svolta in riferimento alle materie di cui alla lettera a);
c) compilazione di un questionario predisposto dal consiglio provinciale sempre sulle materie di cui sopra.
Gli elaborati di cui alle lettere a) o b) dovranno essere presentati a cura del praticante, da lui sottoscritti e controfirmati dal professionista, al consiglio provinciale entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di cui sopra unitamente al libretto di cui all'art. 6, comma 1; in caso di mancata presentazione, il consiglio provinciale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di sessanta giorni, dopodiché il mancato adempimento verrà considerato rinuncia all'iscrizione. Il termine di trenta giorni per la presentazione degli elaborati riveste carattere perentorio in caso di trasferimento da uno studio all'altro.
Nelle ipotesi di negativa valutazione degli elaborati di cui alle lettere a) o b) o di mancata, parziale o insufficiente compilazione del questionario di cui alla lettera c), i consigli provinciali dovranno convocare in udienza il praticante per ulteriori verifiche sulle modalità di svolgimento della pratica prima di adottare qualsiasi decisione nel merito della stessa.

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Art. 6
Libretto della pratica

1. All'atto dell'iscrizione nel registro dei praticanti il consiglio provinciale consegna al tirocinante un libretto, conforme al modello predisposto dal Consiglio nazionale, sul quale il medesimo annota le nozioni acquisite, le attività professionali alle quali abbia assistito o partecipato e le principali pratiche trattate sotto la direzione del professionista, prive di indicazioni che ledano la riservatezza e il segreto professionale.
2. Il libretto, convalidato dal professionista, verrà presentato al consiglio provinciale dell'Ordine ogni qualvolta quest'ultimo lo richiederà in visione e/o in occasione della disamina degli elaborati di cui al comma 8 dell'articolo precedente.
3. Al termine del periodo di pratica, di cui all'art. 5, il praticante 
può richiedere al consiglio provinciale il certificato di compiuta pratica, restituendo il libretto convalidato dal professionista, unitamente alle tesine, relazioni o questionari fino a quella data elaborati o compilati.
4. Il consiglio provinciale, verificato lo svolgimento dell'effettiva pratica, così come previsto dal presente decreto, rilascia il certificato entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica é consentito al praticante, su sua richiesta, di mantenere l'iscrizione nel registro praticanti per un ulteriore periodo massimo di due anni.

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Art. 7
Trasferimento presso un altro studio

1. Il praticante che passi ad uno studio professionale diverso da quello presso il quale era stato iscritto deve darne comunicazione al consiglio provinciale entro trenta giorni dalla data del trasferimento, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione dei professionisti interessati. La data di trasferimento deve essere annotata nel libretto della pratica ed il periodo di pratica svolto deve essere presentato al consiglio provinciale insieme alla documentazione attestante il trasferimento.
2. In caso di mancata certificazione da parte del professionista presso il quale é effettuata la pratica, il consiglio provinciale potrà accertare l'effettivo e lodevole svolgimento e rilasciare la relativa attestazione

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Art. 8
Trasferimento di residenza del praticante
1. In caso di trasferimento della propria residenza il praticante deve chiedere, entro trenta giorni, l'iscrizione nel registro tenuto dal consiglio dell'Ordine della provincia nella quale si é trasferito.
2. La domanda di iscrizione nella nuova provincia deve essere corredata dalla certificazione del consiglio provinciale di provenienza, dalla quale risulti quanto indicato nell'art. 1 e il periodo di tirocinio compiuto, rilevato dal libretto della pratica, e dal versamento del contributo di iscrizione di cui alla lettera h) dell'art. 1. La delibera di iscrizione deve prevedere la decorrenza della pratica dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti dell'Ordine di provenienza e deve essere comunicata con le modalità di cui all'art. 3 anche all'Ordine di provenienza (1).

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Art. 9
Cancellazione

1. La cancellazione dal registro dei praticanti é deliberata dal consiglio provinciale d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero:
      a) in presenza di eventi diversi o di durata superiore a
          quelli previsti al secondo comma dell'art. 5;
       b) perdita dell'esercizio dei diritti civili;
       c) irreperibilità del praticante;
       d) nei casi previsti dall'art. 31 della legge n. 12/1979;
       e) mancato versamento della quota di iscrizione;
       f) nel caso previsto dal sesto comma dell'art. 5;
       g) per superamento del periodo di cui all'ultimo comma
          dell'art. 6.
2. Il consiglio provinciale provvederà a darne comunicazione giusto quanto previsto dal secondo comma dell'art. 3.

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Art. 10
Entrata in vigore
Il presente decreto ministeriale entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Rimane salvo il diritto per coloro che siano iscritti nel registro dei praticantati precedentemente a tale data di portare a termine il periodo di pratica secondo le norme di cui al precedente decreto ministeriale 3 agosto 1979.

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(*) Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 dicembre 1997, n. 287.
(1) Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 20 marzo 1998.

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