| Esami di stato |
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sessione annuale degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2010.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"; VISTO il decreto del Direttoriale, del 13 dicembre 1999 con cui, ai Direttori delle Direzioni regionali del lavoro, a decorrere dalla sessione 2000, veniva delegato il compito di provvedere alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro. DECRETA Art. 1. È indetta per l’anno 2010 la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del lavoro presso le Direzione regionali del lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, nonché presso la Regione Sicilia - Ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le province autonome di Bolzano - Ispettorato provinciale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.
L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale. Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla Commissione. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro; Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i dizionari.
Le prove scritte si terranno, con inizio alle ore 8,30 antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1 nei giorni seguenti:
- diritto del lavoro e legislazione sociale: 15 novembre 2010; Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami quarta serie speciale del 22 ottobre 2010, nonché sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, sezione “avvisi e bandi” fino alla data di inizio degli esami stessi. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo, secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e debitamente sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31 luglio 2010 alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, nonché presso la Regione Sicilia - Ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le Province autonome di Bolzano - Ispettorato provinciale del lavoro, e Trento - Servizio lavoro. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma, di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova. Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:
1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;
2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: - Sono, altresì, da considerarsi equipollenti in quanto dichiarati tali da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i seguenti titoli di studio: laurea quadriennale in sociologia e laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), della legge n. 12/1979, così come modificata dall'art. 5-ter della legge n. 46/2007, che, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 46/2007 (12 aprile 2007), abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 20013, con riferimento ai titoli di studio individuati nel decreto direttoriale 15 gennaiio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale "Consorsi ed esami" del 23 gennaio 2007, n. 7, compresi quelli in ordine ai quali l'interessato dimostri di aver frequentato un corso di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma didattico preveda l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche ovvero risponda a connotazioni di largo interesse sociologico e persegua un obiettivo formativo generale avendo a riferimento le "Humane scientiae" (parere C. di S., Sez. II, n. 1359 del 21 ottobre 1998). - I candidati cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo e della Confederazione elvetica in possesso di titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall’Italia dovranno documentare ovvero produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ottenuto in Italia, dagli organi competenti, un formale provvedimento di equipollenza (ai sensi dell’art. 13 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006) con uno dei titoli sopra indicati. Il provvedimento di equipollenza può essere autocertificato ai sensi della normativa vigente; 3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato, che, nella seconda ipotesi, dovrà essere comunque prodotto dal candidato entro e non oltre la data di inizio delle prove scritte. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.
Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame: Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e art. 489 c.p). I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico handicap ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di esame con indicazione del tipo di supporto richiesto. Alla candidata che necessita di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione. Art. 6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, sempreché applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") e succ. mod. ed int.
Ciascun commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti assegnati al candidato divisa per il numero dei componenti l'intera commissione costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
Con successivi decreti dei direttori delle Direzioni regionali del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 11 gennaio 2010 IL DIRETTORE GENERALE: Mastropietro
NB. puoi trovare nella sezione Modulistica e download del portale - Area download - sezione Mod. Praticanti lo schema della domanda di ammissione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro (ndr. domanda da redigere in carta da bollo da € 14.62). Puoi altresì cliccare QUI e scaricare in formato PDF copia della Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2010 recante il bando. |