luned́ 06 settembre 2010
 
 
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Ultime notizie dall'Ordine di Milano
Chiusura Uffici dell'Ordine
Gli Uffici di questo Ordine rimarrano chiusi per ferie dei dipendenti dal 16 al 27 agosto 2010. A tutti i Colleghi gli auguri di rilassanti vacanze.      
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Associazione Vida a Pititinga Onlus
Donare il tuo 5 per mille non ti costa nulla, ma il tuo gesto può aiutare concretamente la Comunità di Pititinga a sperare in un futuro migliore. Clicca QUI per saperne di più.  
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Indirizzo PEC dell'Ordine
ordine.milano@consulentidellavoropec.it  
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Richiesta DUI - PEC - circolare del 27 ottobre 2008
Considerata la frequente richiesta di informazioni, pubblichiamo nuovamente la circolare pubblicata in data 27 ottobre 2008 avente titolo "Comunicazione Unica - PEC" visibile in "Area ORDINE - Circolari Consulenti" previa autenticazione. E' altresì possibile accedervi direttamente cliccando il sottostante "Leggi tutto ..."  
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Comunicazione all'Ordine dell'indirizzo PEC
Si ricorda che il D.L. 185/2008 “Anticrisi” dispone l’obbligo per tutti i professionisti, iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, di comunicare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. e precisamente entro il 14.12.2009, ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).  
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Commissione di certificazione dei contratti di lavoro
Dal 1 ottobre  2009 è operativa la Commissione di Certificazione dei Contratti di Lavoro presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano. Nell'area Modulistica e Download sono scaricabili l'istanza e le schede riepilogative.  
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STAGE
I Colleghi interessati ad accogliere stagisti presso il proprio studio sono invitati a segnalarlo alla Segreteria di quest'Ordine all'indirizzo e-mail info@consulentidellavoro.mi.it .  
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Esami di stato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro

Sessione annuale degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

    VISTA la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante "Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro";

    VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 avente ad oggetto "Testo munico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

    VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

    VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

    ACQUISITO il concerto con i Ministeri della giustizia, dell’istruzione, dell’università e della ricerca a seguito della Conferenza dei servizi indetta — con nota n. 15/V/0020127/14.06 del 23/11/2009 — per il giorno 16 dicembre 2009 — ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 e segg. della legge n. 241/90 — ai fini dell’approvazione del presente decreto interministeriale contenente, ex art. 3, ultimo comma, legge n. 12/79, le modalità e i programmi degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del lavoro, nonché l’indicazione particolareggiata dei diplomi di scuola secondaria superiore validi per l’ammissione agli stessi;

    VISTI i risultati della predetta Conferenza nonché le osservazioni dei Ministeri concernenti;

    VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente "Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare gli articoli 4 e 16 in relazione ai poteri e alle attribuzioni dei dirigenti generali;

    VISTO il verbale della Conferenza dei servizi, tenutasi presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le Amministrazioni e gli Enti interessati, il 10 dicembre 1999, convocata, ex art. 14, legge 241/90 e successive mod. e int., con nota n.5/28039/cons-99 del 23/11/99, da cui risulta la decisione assunta dai partecipanti di attuare il decentramento alle Direzioni Regionali del Lavoro della nomina delle commissioni di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro;

    VISTO il decreto del Direttoriale, del 13 dicembre 1999 con cui, ai Direttori delle Direzioni regionali del lavoro, a decorrere dalla sessione 2000, veniva delegato il compito di provvedere alla nomina dei componenti delle commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.

DECRETA

Art. 1.

È indetta per l’anno 2010 la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del lavoro presso le Direzione regionali del lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, nonché presso la Regione Sicilia - Ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le province autonome di Bolzano - Ispettorato provinciale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.


Art. 2.

    L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto e orale.

    Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di un tema sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale e di una prova teorico-pratica sul diritto tributario, scelti dalla Commissione.

    La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:

      1) diritto del lavoro;
      2) legislazione sociale;
      3) diritto tributario;
      4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
      5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.

    Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione e i dizionari.


 Art. 3.

Le prove scritte si terranno, con inizio alle ore 8,30 antimeridiane, presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1 nei giorni seguenti:

      - diritto del lavoro e legislazione sociale: 15 novembre 2010;
      - prova teorico-pratica di diritto tributario: 16 novembre 2010.

Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Concorsi ed esami quarta serie speciale del 22 ottobre 2010, nonché sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it, sezione “avvisi e bandi” fino alla data di inizio degli esami stessi.

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.


Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame di Stato, redatte in bollo, secondo il fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), e debitamente sottoscritte dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31 luglio 2010 alle Direzioni regionali del lavoro territorialmente competenti, nonché presso la Regione Sicilia - Ispettorato regionale del lavoro di Palermo e le Province autonome di Bolzano - Ispettorato  provinciale del lavoro, e Trento - Servizio lavoro.

    Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con   avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

    I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma, di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullità della prova.

      Nella domanda di partecipazione agli esami il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

      1) a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
          b) residenza anagrafica;
          c) presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al  concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico. 

L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del  recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

         d) di  essere cittadino italiano o di godere delle deroghe di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), della legge n. 12/1979;

      2) di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
      - Laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali o in scienze politiche nonché i titoli conseguiti in ambito comunitario di cui sia stata ottenuta l'equipollenza ai sensi dell'art. 12 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006.

      - Sono, altresì, da considerarsi equipollenti in quanto dichiarati tali da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca i seguenti titoli di studio: laurea quadriennale in sociologia e laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione.

      I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), della legge n. 12/1979, così come modificata dall'art. 5-ter della legge n. 46/2007, che, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 46/2007 (12 aprile 2007), abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 20013, con riferimento ai titoli di studio individuati nel decreto direttoriale 15 gennaiio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale "Consorsi ed esami" del 23 gennaio 2007, n. 7, compresi quelli in ordine ai quali l'interessato dimostri di aver frequentato un corso di scuola secondaria superiore, di ordinamento o sperimentale, il cui programma didattico preveda l'insegnamento di materie giuridiche ed economiche ovvero risponda a connotazioni di largo interesse sociologico e persegua un obiettivo formativo generale avendo a riferimento le "Humane scientiae" (parere C. di S., Sez. II, n. 1359 del 21 ottobre 1998).

      - I candidati cittadini di Stati membri dell’Unione europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo e della Confederazione elvetica in possesso di titoli di studio conseguiti in uno Stato diverso dall’Italia dovranno documentare ovvero produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ottenuto in Italia, dagli organi competenti, un formale provvedimento di equipollenza (ai sensi dell’art. 13 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006) con uno dei titoli sopra indicati. Il provvedimento di equipollenza può essere autocertificato ai sensi della normativa vigente;

      3) di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del praticantato, che, nella seconda ipotesi, dovrà essere comunque prodotto dal candidato entro e non oltre la data di inizio delle prove scritte.

    I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.

    Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione all'esame:
      a) certificato di compimento del biennio di praticantato rilasciato dal competente Consiglio provinciale ai sensi dell’art. 7 del D.M. 3 agosto 1979 o dell’art. 6, commi 3 e 4, del D.M. 2 dicembre 1997 e successive modifiche, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
      b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di € 49,58, dovuta ai sensi dell’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché del D.P.C.M. 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo n. 237/1997, (codice tributo 729 T).

    Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza della responsabilità penale  cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e art. 489 c.p).

    I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


Art. 5.

    I candidati diversamente abili possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione allo specifico handicap ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92. Tale condizione deve essere rappresentata nella domanda di esame con indicazione del tipo di supporto richiesto.

    Alla candidata che necessita di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di durata pari al periodo stesso. Tale condizione dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione.

Art. 6.

    Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, sempreché applicabili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi") e succ. mod. ed int.


Art. 7.

   Ciascun  commissario dispone di 10 punti per ogni prova scritta e per  ogni  materia  o  gruppo di materie della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato.

    La  somma  dei  punti assegnati al candidato divisa per il numero dei componenti l'intera commissione costituisce il punto per ciascuna prova  scritta e per ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

    Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.

    Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.


Art. 8.

    Con successivi decreti dei direttori delle Direzioni regionali del lavoro saranno nominate le commissioni esaminatrici regionali.


Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

     Roma, 11 gennaio 2010

IL DIRETTORE GENERALE: Mastropietro

 

NB. puoi trovare nella sezione Modulistica e download del portale - Area download - sezione Mod. Praticanti lo schema della domanda di ammissione agli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro (ndr. domanda da redigere in carta da bollo da € 14.62). Puoi altresì cliccare QUI e scaricare in formato PDF copia della Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2010 recante il bando.